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Turisti fai da te?

Tra i viaggiatori che all’avventura del turismo “fai da te” preferiscono una vacanza più rilassante è sempre più frequente il ricorso ai c.d. pacchetti turistici “tutto compreso”. Anche nella vacanza “all inclusive” può, però, annidarsi l’imprevisto, tant’è che il Codice del Consumo (Dlgs n. 206/2005 e s.m.i.) dedica ben diciotto articoli, dall’82 al 100, a questa materia.

La normativa in esame disciplina le vacanze vendute od offerte in vendita nel territorio nazionale, nonché i pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali e a distanza, per i quali sia previsto un prezzo predeterminato e che abbiano una durata minima di 24 ore, ovvero almeno si prolunghino per una notte (artt. 82 e 84).

Che fare, dunque, quando le legittime aspettative di piacere, svago e riposo si tramutano in una fonte inesauribile di stress?

Prima della partenza, l’acquirente che, per un evento sopraggiunto, non possa più partire, potrà farsi sostituire da altra persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, previa comunicazione per iscritto all’organizzatore o al venditore della propria impossibilità e delle generalità del sostituto, da effettuarsi entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza (art. 89)

Nel caso in cui siano, invece, l’organizzatore o il venditore a trovarsi nella necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto (art. 91), è fatto obbligo di darne immediato avviso in forma scritta al consumatore il quale potrà decidere se accettare il pacchetto turistico con le modifiche apportate oppure recedere dal contratto senza pagamento di penale.

Infine, in caso di recesso o di cancellazione del servizio, l’art. 92 riconosce al viaggiatore il diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo. In alternativa, questi potrà ottenere il rimborso di quanto già corrisposto nel termine di 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione.

Nella diversa ipotesi in cui l’impossibilità di effettuare una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto si manifesti a viaggio già iniziato, l’organizzatore ha due possibilità: predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure rimborsare l’importo versato dall’acquirente nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il viaggiatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore dovrà a mettere a disposizione un mezzo di trasporto adeguato per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, nonchè restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e di quelle effettuate fino al rientro anticipato.

Le modalità da seguire per denunciare al tour operator la mancata o inesatta realizzazione di servizi essenziali per lo svolgimento della vacanza seguono le stesse regole previste per la richiesta di rimborso dei danni patrimoniali subiti dal consumatore.

L’art. 98 dispone, al I c., che “ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo, affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio”. Il II c. precisa che “il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza”. La circostanza che il primo comma della norma imponga al consumatore di denunciare tempestivamente l’accaduto durante lo svolgimento della vacanza, non significa che l’eventuale ritardo nel reclamo determini la definitiva perdita di ogni possibilità di far valere i propri diritti, ma solo che non saranno risarcibili gli ulteriori danni conseguenti alla mancata tempestiva denuncia.

In caso di danno alla persona, l’azione risarcitoria è soggetta al termine di prescrizione di tre anni dal rientro del consumatore nel luogo di partenza (per le prestazioni di trasporto il termine è di 12 o 18 mesi, ex art. art. 2951 C.c.).

Il danno da vacanza rovinata è e resta comunque un tema di grande attualità come testimonia l’approvazione lo scorso 7 ottobre da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo per un “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, il cui capitolato prevede, tra l’altro, l’introduzione di una disciplina specifica del danno da vacanza rovinata. Il testo licenziato non è ancora disponibile ma il comunicato stampa, che parla di “una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora, riconoscendogli, in particolare, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri”, lascia ben sperare in una maggiore e più organica tutela per il consumatore.

Ricordiamo: chi volesse sottoporre qualche quesito di natura legale legato al turismo o alla viabilità, può scrivere all’avvocato Olivia Dornetta (redazione@moto-ontheroad.it), che darà risposta su Moto O The Road.

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