L’art. 153 del Codice della Strada punisce, infatti, duramente quanti facciano un uso improprio dei dispositivi luminosi.
La norma vieta tassativamente di utilizzare i proiettori di profondità in caso di incrocio con altri mezzi, oppure quando si segue un altro veicolo – salvo che l’uso degli abbaglianti avvenga brevemente e in modo intermittente per segnalare al mezzo che precede l’intenzione di sorpassare -, ed in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada.
L’uso delle luci abbaglianti nelle tre ipotesi vietate dall’art. 153 CdS è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 74 a euro 296 e con la decurtazione di tre punti dalla patente.
Ogni altra ipotesi di uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa è, invece, soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 ed alla decurtazione di un punto dalla patente.
Cosa si intende per “uso improprio”?
A seguito delle modifiche apportare al Codice della Strada nel 2003, l’uso delle luci abbaglianti è divenuto obbligatorio per i veicoli a motore da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba e pure di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità. I proiettori di profondità possono, inoltre, essere utilizzati al di fuori dei centri abitati qualora l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
L’uso dei dispositivi luminosi con modalità o in situazioni diverse da quelle prescritte quali, ad esempio, il lampeggio “di segnalazione” con i proiettori per avvisare della presenza di controlli di polizia, l’utilizzo dei proiettori abbaglianti quando non è necessario, o azionare la segnalazione luminosa di pericolo fuori dei casi previsti, deve, quindi, ritenersi improprio e, pertanto, sanzionabile.
Con particolare riguardo all’uso intermittente dei proiettori di profondità (la c.d. sfanalata), tale utilizzo è ammesso dal Codice della Strada oltre che, come già visto, per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare, anche per dare avvertimenti utili agli altri utenti della strada al fine di evitare incidenti.
La segnalazione con luci abbaglianti è tipicamente intesa quale segnalazione di pericolo e tale non può certo considerarsi il gesto di saluto ad ogni incrocio tra motociclisti, nè l’avvertimento della presenza di una pattuglia della polizia.
Non bisogna dimenticare che spesso i posti di blocco vengono istituiti per la ricerca di soggetti pericolosi i quali, avvisati della presenza delle forze dell’ordine dalla sfanalata di chi proviene dal senso opposto, potrebbero decidere di cambiare direzione o compiere manovre azzardate, mettendo in pericolo l’incolumità di quanti si trovano a transitare su quel medesimo tratto di strada oltre che degli agenti stessi.
A ciò si aggiunga che ove dal comportamento di chi faccia uso intermittente dei dispositivi di illuminazione del proprio automezzo al fine di segnalare ai conducenti sopravvenienti la presenza di un posto di blocco derivi un turbamento per la regolarità del servizio di controllo, è ravvisabile il reato di interruzione di un pubblico servizio.
Insomma, le possibili conseguenze di questo (ahimè) diffuso gesto di “solidarietà” tra utenti della strada potrebbero essere piuttosto pesanti.
Quindi, salvo che vi sia la reale e concreta necessità di segnalare una situazione di pericolo, sarà molto più “cordiale” per la pubblica sicurezza e per il vostro portafogli fare un gesto di saluto alzando le dita della mano (rigorosamente) sinistra a V o, negli affollati centri cittadini per evitare manovre acrobatiche “senza mani”, con un cenno del capo.