Termini e modalità per far valere i propri diritti sono disciplinati, per le compagnie che vi aderiscono, dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, cui è stata data esecuzione in Italia con la legge n. 12 del 10 gennaio 2004, mentre, a livello europeo, sono stati emanati i regolamenti n. 889/1002 e n. 261/2004 per adattare il regime di responsabilità comunitario a quanto prescritto dalla Convenzione
Con riguardo al tema specifico dei danni al bagaglio, l’art. 17, comma 2, della Convenzione, riconosce la responsabilità del vettore per il danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, perdita o deterioramento si sia prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore abbia avuto in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. In altri termini, i vettori sono considerati responsabili per il danno, perdita o smarrimento del bagaglio salvo che forniscano la prova della mancanza di colpa a loro carico.
Nell’ipotesi di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.
Il passeggero potrà far valere i propri diritti nei confronti del vettore qualora questi riconosca la perdita del bagaglio consegnato ovvero quando, trascorsi ventuno giorni dalla data prevista, detto bagaglio non sia ancora giunto a destinazione.
In caso di ritardo, il successivo art. 19 esclude la responsabilità del vettore qualora dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Fermo restando quanto detto sopra, nel trasporto di bagagli la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 “Diritti Speciali di Prelievo” per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione (art. 22).
Per le compagnie che non aderiscono alla Convenzione di Montreal, si fa ricorso ad una diversa quantificazione del risarcimento, avendo ciascun passeggero il diritto a ricevere fino a 17 “Diritti Speciali di Prelievo” per chilogrammo di bagaglio registrato.
Il passeggero ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute in considerazione dell’avvenuto smarrimento, che andranno, in ogni caso, documentate. A tal fine è, quindi, necessario conservare i documenti di viaggio e tutti gli scontrini o le ricevute degli acquisti eventualmente effettuati per rimediare alla mancanza del bagaglio (ovviamente deve trattarsi di beni di prima necessità!), da allegarsi alla richiesta di risarcimento.
Quanto ai termini per la presentazione del reclamo, in caso di danno, il soggetto danneggiato deve presentare immediatamente reclamo al vettore o comunque non oltre sette giorni dalla data di consegna del bagaglio; mentre, in caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione. Il reclamo, presentato o inviato entro i predetti termini, deve avere necessariamente forma scritta.
Sul punto, è importante tenere presente la presunzione posta dal primo comma dell’art. 31, ai sensi del quale il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato costituisce, salvo prova contraria, presunzione che lo stesso è stato consegnato in buono stato e conformemente al titolo di trasporto.
In ogni caso, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni dal giorno di arrivo effettivo dell’aeromobile o da quello previsto per l’arrivo, purché sia stato presentato il reclamo nei termini suddetti.
Art. 23 “Conversione delle unità monetarie”. 1. Le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente convenzione si intendono riferite al diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme nelle monete nazionali si effettuerà, in caso di procedimento giudiziario, secondo il valore di tali monete in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di calcolo applicato alla data della sentenza dal Fondo stesso per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che non sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato parte. 2. senta l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono, al momento della ratifica o dell’adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che nei procedimenti giudiziari sul loro territorio il limite di responsabilità del vettore di cui all’articolo 21 è fissato nella somma di 1.500.000 unità monetarie per passeggero; in 62.500 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 1 dell’articolo 22; in 15.000 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 2 dell’articolo 22 e in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al paragrafo 3 dell’articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro puro al titolo di novecento millesimi. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tali somme in moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato. 3. Il metodo di calcolo indicato nell’ultima frase del paragrafo 1 e il metodo di conversione illustrato nel paragrafo 2 saranno applicati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato parte, nella misura del possibile, lo stesso valore reale, per le somme di cui agli articoli 21 e 22, che risulterebbe dall’applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati parti comunicheranno al depositario della presente convenzione, a seconda dei casi, il metodo di calcolo adottato in applicazione del paragrafo 1 o il risultato della conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione e ogni qualvolta uno di essi venga modificato.