La cattiva manutenzione del manto stradale rappresenta una delle maggiori insidie che automobilisti e motociclisti (ma anche ciclisti e semplici pedoni!) si trovano a dover fronteggiare quando circolano lungo le strade cittadine. Buche, dislivelli, pietrisco, rischiano di essere causa di rovinose cadute con possibili gravi danni alle cose e non solo.
Se non per le vie del centro, quantomeno nelle aule dei Tribunali le cose sembrano semplificarsi per quanti lamentino di avere subito un danno a causa della cattiva manutenzione del manto stradale. Alla luce di un recente ma ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il mal capitato utente della strada avrà, infatti, ora maggiori possibilità di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’omessa manutenzione della strada da parte della Pubblica Amministrazione.
Il precedente orientamento, più risalente, faceva rientrare la responsabilità della Pubblica Amministrazione nello schema dell’art. 2043 C.c., ai sensi del quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. In tal modo il danneggiato veniva investito di un onere probatorio piuttosto gravoso in quanto, per ottenere la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni, doveva dimostrare quanto meno un comportamento colposo dell’Ente Pubblico nonchè la propria assoluta estraneità nella causazione del sinistro.
Sennonché, ravvisando in questa impostazione un ingiustificato privilegio per l’amministrazione, le sentenze più recenti hanno iniziato a ritenere applicabile alla P.A. la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 C.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“.
Tale norma configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all’Amministrazione in forza della sola ricorrenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno da essa arrecato (circostanza che dovrà, ovviamente, essere provata dal danneggiato). Rispetto al precedente orientamento trova applicazione un regime della prova molto più favorevole per il danneggiato poiché, una volta provato il nesso causale, la responsabilità del danneggiante – Pubblica Amministrazione potrà essere esclusa nella sola ipotesi di caso fortuito.
Come detto, l’art. 2051 C.c. disciplina un’ipotesi di danno cagionato da cose in custodia sicchè la responsabilità dell’Amministrazione dovrà essere considerata alla luce dell’effettivo potere esercitato sul bene che ha cagionato il danno. La Cassazione si è pronunciata in più occasioni sui c.d. “limiti della esigibilità” della custodia, soprattutto con riguardo ai beni di grande estensione, quali la rete viaria, ed ha così individuato fattori di esclusione dell’effettiva possibilità di esercizio della custodia quali, ad esempio, l’estensione del bene demaniale o l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi. Nel vasto panorama giurisprudenziale citiamo solo una recentissima pronuncia, la n. 21328 del 15.10.2010, relativa al caso di un vespista scivolato a bordo del proprio mezzo sull’acciottolato del centro storico comunale. Nel riconoscere la responsabilità comunale nella determinazione del sinistro, la Corte di Cassazione lascia intendere che, quanto ai criteri di esigibilità della custodia, questi debbano essere valutati con specifico riferimento al luogo del verificarsi del sinistro, ossia con una valutazione da effettuarsi ex post e in concreto.
Un’ultima annotazione con riguardo alla prescrizione dell’azione di risarcimento, che è di cinque anni dalla data del sinistro, ex art. 2947 C.c. terzo comma. Il termine breve di due anni di cui al secondo comma si applica, infatti, pacificamente al risarcimento del danno provocato dalla circolazione dei veicoli e non “alla” loro circolazione.