Con particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza, l’art 186 CdS, così come novellato dalla legge n. 120 del 29.07.2010, ha introdotto pene severe per quanti vengano sorpresi a condurre veicoli con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. La norma, rivolgendosi genericamente a “Chiunque guida in stato di ebbrezza” opera con uguale rigore a prescindere dalla tipologia del mezzo condotto.
L’articolo sopra citato individua un limite generale per la concentrazione di alcool nel sangue, pari a 0,5 grammi per litro di sangue, al di sopra del quale la guida è considerata in stato di ebbrezza; salvo poi graduare le diverse sanzioni in tre diverse fasce a seconda del tasso alcolemico riscontrato nel conducente.
La prima fattispecie, relativa ad un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l si applica, invece, la sanzione dell’ammenda da 800 a 3200 euro e con la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.
L’ultima fascia disciplina, infine, l’ipotesi in cui venga riscontrata una concentrazione di alcool nel sangue superiore a 1,5 g/l, punita con l’ammenda tra 1500 e 6000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno, oltre alla sospensione della patente da 1 a 2 anni. Con la sentenza di condanna verrà, altresì, disposta la confisca del veicolo.
Il conducente non può essere obbligato a sottoporsi al controllo dell’etilometro, ma il rifiuto senza giustificato motivo costituisce un reato autonomo con pena pari a quella prevista per la fascia più alta dello stato di abbrezza. Ossia: arresto da tre mesi ad un anno, ammenda da 1.500 a 6.000 euro, sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti, nonchè confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Il messaggio lanciato dal Legislatore appare chiaro: chi beve non deve guidare.
Nella lotta al crescente fenomeno del c.d. “drink and drive” si inserisce anche la proposta di una legge di iniziativa popolare sull’omicidio stradale, volta ad inasprire le pene per chi guida sotto l’effetto di alcool e droga, ed alla quale l’attuale Governo sembra guardare con favore.
In particolare, si configurerebbe la nuova ipotesi di reato allorquando il conducente cagioni la morte della vittima dopo essersi messo alla guida con un tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l o dopo avere assunto sostanze stupefacenti.
Sotto il profilo sanzionatorio, per la futura fattispecie criminosa è previsto un regime assai più rigido dell’attuale.
Nelle intenzioni dei promotori, per l’omicidio stradale dovrebbe essere prevista l’applicazione di una pena da 8 a 18 anni.
Viceversa, ad oggi si applica, di norma, l’art. 589 C.p. che punisce l’omicidio colposo e che, nel caso di incidenti stradali mortali cagionati da persona in stato di ebbrezza, prevede un’aggravante specifica ed una pena edittale da un minimo di 3 a un massimo di 10 anni.
Inoltre, con la nuova fattispecie di reato dovrebbero essere introdotti anche l’arresto in flagranza – mentre al momento non è prevista l’applicazione di alcuna misura cautelare – e la pena accessoria della revoca permanente della patente, a fronte dell’attuale revoca temporanea del permesso di guida.
Nonostante il forte consenso popolare, e le innegabili ragioni di una stretta legislativa sugli incidenti mortali causati da guidatori ubriachi, prima di introdurre il reato di omicidio stradale si rende necessario un suo attento vaglio da parte della classe politica alla luce, anche, dei principi comunitari.