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Precedenza di fatto, di diritto e di cortesia

di Olivia Dornetta

Il primo comma dell’art. 145 C.d.S. stabilisce il principio generale per cui “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.

L’obbligo di diligenza nella guida sussiste anche a carico di quanti circolino su strada che assegni loro il diritto di precedenza ovvero che, in prossimità di intersezione semaforica, abbiano il segnale di via libera.

Il semaforo a luce verde, infatti, non autorizza la circolazione libera ed incondizionata dei veicoli poiché il conducente è comunque tenuto ad una condotta di guida diligente che, pur non potendo essere richiesta al massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 18.10.2012, n. 17895, in Diritto & Giustizia, 2012). Secondo il Codice della Strada, infatti, il guidatore è sempre obbligato a prestare l’ordinaria prudenza nell’attraversamento dell’incrocio stradale, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza.

La generale regola di condotta acquista valenza ancora maggiore con riguardo alla c.d. “precedenza di fatto” o di “cortesia”. Tale può ritenersi, a titolo esemplificativo, l’ipotesi in cui il conducente dell’autovettura che debba immettersi da una strada laterale effettui la manovra passando nel varco offerto da un diverso veicolo sopraggiungente dal lato opposto.

Per tesi ormai pacifica, la precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 05.05.2004, n. 8526, in Giust. Civ. Mass. 2004, 5).

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