Con due recentissime sentenze (n. 7872 del 06.04.2011 e n. 37011 del 15.02.2011) la Suprema Corte di Cassazione ha decretato l’annullabilità delle multe fatte con autovelox automatici su strade urbane ordinarie, ponendo così fine ad una prassi che, sulla base di una erronea interpretazione dell’art. 4 della D.L. 121/2002, stava prendendo piede in alcuni Comuni italiani, ossia di autorizzare l’apposizione di postazioni automatiche anche su strade cittadine che non hanno le caratteristiche per poter essere classificate di scorrimento.
Il citato art. 4, che regolamenta le modalità di effettuazione dei c.d. controlli di velocità “da remoto”, ossia senza la presenza di un agente, dispone che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali … gli organi di polizia stradale … possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2 … il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”.
In altri termini, l’utilizzo di apparecchiature automatiche di controllo della velocità non presidiate è sempre ammessa sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali mentre non può essere predisposta sulle strade urbane ordinarie, laddove sono ammessi soltanto i tradizionali appostamenti di pattuglie munite di rilevatori. Con riguardo alle strade extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento è, invece, rimessa al Prefetto l’individuazione di quelle strade dove, fatte le opportune valutazioni, sarà possibile ricorrere alle apparecchiature fisse.
Sennonché, in taluni Comuni è stata concessa l’autorizzazione prefettizia all’utilizzo delle apparecchiature in questione su strade urbane non di scorrimento sull’assunto che la scelta di qualificarle o meno come tali rientrasse nella normale discrezionalità amministrativa.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha correttamente rilevato che nella fattispecie regolata dall’art. 4 del D.L. n. 121/2002 è rimessa al Prefetto la sola individuazione delle strade diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo ai fini della contestazione immediata delle infrazioni senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso d’incidentalità nonchè delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio previsto dalla norma in esame, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una e dell’ annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto. Viceversa, l’art. 4 del D.L. citato non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2 C.d.S., comma 3, ai sensi del quale sono qualificabili come strade urbane di scorrimento le “strad(e) a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
Pertanto, conclude la Corte, ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla succitata norma del Codice della strada, il giudice ordinario potrà disapplicare, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo (Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 06.04.2011, n. 7872).