Dopo il decreto sulle liberalizzazioni, arriva un nuovo provvedimento che prevede l’abrogazione totale o parziale di molte leggi.
Con l’entrata in vigore del testo coordinato del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 aprile, sono venute meno numerose procedure burocratiche con conseguente snellimento dei tempi per il conseguimento di documenti e certificati.
Per quanto riguarda il Codice della Strada, queste le maggiori novità.
Un primo, importante, intervento riguarda il rinnovo della patente. D’ora innanzi la visita medica per il conseguimento del certificato di idoneità psicofisica potrà essere effettuata presso il proprio medico di base.
Gli ultra ottantenni non potranno beneficiare di quest’ultima misura ma in loro favore è stata comunque introdotta una semplificazione rispetto alla procedura previgente.
Fermo restando il limite biennale di validità della patente di guida per questa categoria di guidatori, è stato eliminato l’obbligo di visita medica presso la Commissione medica locale.
Il conducente ultra ottantenne che intenda ottenere il rinnovo della validità della patente di guida dovrà limitarsi, ogni due anni, ad effettuare un accertamento dei requisiti psicofisici presso i medici abilitati ex art. 119 CdS, ossia i medici delle ASL, gli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato o i medici militari.
Il Decreto Semplificazioni ha, altresì, diluito le scadenze per il controllo dei gas di scarico di auto e moto da parte delle officine specializzate. Il c.d. “bollino blu” non verrà più certificato ogni anno bensì in occasione della tradizionale revisione, ossia per la prima volta dopo quattro anni e, per le scadenze successive, ogni due anni.
Tra le diverse novità introdotte dalla legge in esame, quella che ha forse scatenato maggiori polemiche riguarda la possibilità, per quanti abbiano compiuti i 17 anni, di mettersi alla guida di un veicolo.
Tale concessione è, però, subordinata all’accertamento di determinati presupposti.
In particolare, il minore dovrà essere munito di specifica autorizzazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile, il c.d. foglio rosa, che viene rilasciato solo a chi sia abbia frequentato presso un’autoscuola un corso pratico di almeno 10 ore di guida effettiva, delle quali quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna.
Una volta conseguito il titolo autorizzativo il minore non potrà guidare il veicolo da solo ma dovrà essere accompagnato da un adulto titolare da almeno 10 anni di patente “B” o superiore.
Infine, il veicolo non potrà avere una potenza superiore 70KW e un rapporto potenza/peso di oltre 55kW/t e dovrà necessariamente esporre il contrassegno “GA” (guida accompagnata).
Una volta compiuti i diciotto anni sarà possibile sostenere subito l’esame pratico per la patente, senza frequentare alcun ulteriore corso.